(in vigore dal 18 marzo 2026)
ART. 1) DENOMINAZIONE
È costituita a tempo indeterminato l’Associazione di Promozione Sociale Si Può Fare, denominata
anche APS Si Può Fare, di seguito indicata come Associazione.
L’Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità
sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro beni o servizi, o di mutualità o di produzione o
scambio di beni o servizi. L’associazione è senza scopo di lucro ed ha durata illimitata.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, già ispirata ai principi della Legge 383 del
7/12/2000, della Legge Regionale del 7/2/2006 e del D. Lgs. N. 460/97. È costituita ed opera ai
sensi del D. Lgs. 3/07/2017 n.117 e successive modificazioni e integrazioni. Gli ulteriori aspetti
relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati da un eventuale
Regolamento, deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 2) SEDE
L’Associazione ha sede in Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica
statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di
cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, con obbligo di comunicazione
all’assemblea dei soci entro 30 giorni. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente
qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni
autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.
ART. 3) SCOPI FINALITA’ E ATTIVITA’
L’Associazione persegue in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, al fine di
arrecare benefici a persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: persone con disabilità intellettiva e/o psichica e le loro famiglie
e caregiver, minori stranieri non accompagnati e persone con background migratorio, donne e
persone appartenenti alla comunità LGBTQ+, detenuti ed ex detenuti, nonché giovani NEET in
condizioni di vulnerabilità sociale o educativa, da qui indicati come “destinatari”, i seguenti scopi
e finalità:
● Promuovere l’autonomia lavorativa e abitativa;
● Promuovere l’integrazione e la sensibilizzazione sociale;
● Sensibilizzare i destinatari nei confronti delle realtà in cui vivono e con le quali si rapportano
quotidianamente;
● Incrementare le capacità relazionali dei destinatari, incentivando le capacità di vivere con
maturità e pienezza la dimensione sociale;
● Promuovere il mantenimento delle autonomie raggiunte, stimolando il desiderio di
sperimentarsi.
L’azione della Associazione si fonda pertanto su un approccio multidimensionale e inclusivo,
volto a promuovere percorsi di accompagnamento, autonomia e inclusione sociale rivolti a una
pluralità di destinatari, con particolare competenza e consolidata esperienza nell’ambito del
sostegno alle persone con disabilità e alle loro reti familiari.
In particolare, l’associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
svolgendo in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1,
del D. Lgs. N. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio
1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53,
e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della Legge
6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al
settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive
modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di
rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore
di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di
sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del
produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in
favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel
rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di
condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all’articolo 2, comma 4, del D. Lgs. recante revisione della disciplina in materia di
impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente
articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa
non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori
e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27
della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
In quanto Ente del Terzo Settore l’associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui
all’articolo 5, in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’associazione può realizzare attività di raccolta
fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o
attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie
e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 3.1, può svolgere attività diverse di
cui all’art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di
interesse generale. L’individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio
Direttivo.
Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente
dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci, alle condizioni stabilite dal Consiglio
Direttivo secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. In caso di
particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche
ricorrendo ai propri associati, in questo ultimo caso previo un rimborso spese, alle condizioni e
nei limiti stabiliti, dall’art. 36 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
ART. 4) GLI ASSOCIATI
All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e
gli scopi dell’Associazione. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le
persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da
spirito di collaborazione e solidarietà.
Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, culturale, politica o religiosa al
momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione
stessa.
I soci si distinguono in: soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione
della Associazione; soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.
Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei
confronti dell’Associazione.
L’ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione
di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e
ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.
I soci hanno il diritto:
● di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e
avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli
eventuali regolamenti dell’Associazione;
● di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
● di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi
associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega
scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati oltre sé stesso.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di
recesso.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio
devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
● non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
● senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale,
deliberata dall’Assemblea dei soci;
● svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
● in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere
comunicate ai soci destinatari mediante avviso scritto, ad eccezione del caso previsto nel caso di
morosità, consentendo facoltà di replica.
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività
della cessazione o dell’esclusione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli associati,
dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell’Associazione.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica
ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i
suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto
sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 5) QUOTE ASSOCIATIVE
Gli associati devono corrispondere le quote associative annuali nell’importo stabilito
dall’Assemblea.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo proporre delle quote associative differenziate per categorie
particolari di associati, a condizione che lo status di categoria particolare sia oggettivo e
dimostrabile, e nei limiti del principio di uguaglianza e non discriminazione.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento. È facoltà degli aderenti
effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento
degli eventuali contributi straordinari di cui all’articolo 9 dello Statuto.
ART. 6) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
● L’Assemblea dei soci;
● Il Presidente;
● Il Consiglio direttivo.
● L’Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 30 D. Lgs. 117/2017;
● Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 31 del D. Lgs.
117/2017
ART. 7) ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea ordinaria:
● approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
● discute ed approva i programmi di attività;
● elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
● ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti
deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
● approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
● delibera sull’ammontare della quota associativa annuale e sugli eventuali contributi
straordinari;
● delibera sull’esclusione dei soci che facciano ricorso alla decisione di espulsione presa dal
Consiglio Direttivo;
● delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
● approva i rimborsi spese massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed
eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’Associazione. Tali
spese devono essere opportunamente documentate.
L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività; è composta
da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota
associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
E’ facoltà dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria l’apertura a terzi non associati, fermo
restando che la possibilità di intervento e voto è riservata agli associati in regola con il
pagamento della quota associativa.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o,
in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità
l’Assemblea elegge un segretario.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno
un decimo degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei
componenti del Consiglio Direttivo. In caso di espressa richiesta dei Soci o del Consiglio Direttivo,
nei numeri sopra indicati il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro il termine di 25
giorni, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono
ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile
verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la
modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un
componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
Per ogni ulteriore competenza l’assemblea si basa sull’art.25 del D. Lgs. 117 del 3 agosto 2017.
I verbali sono raccolti nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
direttivo e messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione secondo le modalità
previste al successivo articolo.
ART. 8) ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà
più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia
il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli
associati presenti o rappresentati. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una
volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro il entro il 30 aprile di ogni anno.
La convocazione dell’assemblea, in prima e in seconda avviene mediante avviso da inviare agli
aventi diritto a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica (a condizione che risulti dai
libri sociali il numero di fax o l’indirizzo di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea)
almeno 20 giorni prima della data fissata per l’adunanza. La convocazione deve contenere
l’ordine del giorno, il luogo o il collegamento online, la data e l’orario della seduta. In difetto di
convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le
riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli
obiettivi definiti dall’associazione stessa.
Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale
all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto
a cura del segretario o di un suo delegato; detto libro è messo a disposizione dei soci che
vogliano prenderne visione secondo le modalità previste al successivo articolo.
ART. 9) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 8.
L’Assemblea straordinaria dei soci:
● approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi
dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
● scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei soci
aderenti.
ART. 10) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE
Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:
● che sono in regola con la quota associativa relativa all’anno in cui si svolge l’Assemblea
elettiva;
● che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
● che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.
ART. 11) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri, che
durano in carica 2 anni e sono sempre rieleggibili
L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in
seno all’eligendo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a
maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il
Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la
sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del
mandato dei consiglieri surrogati.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite
elezione al rinnovo dell’intero organo.
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni
dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate
relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il
massimo stabilito dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa. In particolare
esso svolge le seguenti attività:
● attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
● redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio o rendiconto di
cassa (secondo quanto stabilito dal D. Lgs. N. 117/17)
● delibera sulle domande di nuove adesioni;
● delibera sull’esclusione dei soci, fermo restando il rimando all’assemblea in caso l’associato
eserciti il diritto di ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione della cancellazione per motivi
diversi dalla morosità della quota;
● propone all’Assembela l’ammontare delle quote sociali annue e sottopone all’approvazione
dell’Assemblea gli eventuali contributi straordinari;
● ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la
definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
● compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o,
in caso di assenza di entrambi è presieduto dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese e tutte le volte nelle quali vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo
stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati nell’apposito libro delle adunanze e
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. Non
sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.
ART. 12) IL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile fino a un
massimo di 3 mandati consecutivi, in assenza di nuove candidature è sempre possibile rieleggere
il presidente uscente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura
l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività
dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte
all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di
quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti
necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti
urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima
riunione utile.
ART. 13) VOLONTARIATO
L’Associazione si avvale nella misura del cinquanta per cento delle risorse umane, di volontari sia
tra i propri associati che persone terze, purché regolarmente iscritte nel registro dei volontari non
occasionali per lo svolgimento delle proprie attività.
L’associazione è tenuta a redigere un libro volontari, per tutti coloro che svolgono attività in
modo non occasionale.
La gestione dei rimborsi spese si basa sull’art.17 del D. Lgs. N. 117 del 3 agosto 2017.
ART. 14) COMITATI TECNICI
Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di
costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la
definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione
consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli
ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
ART. 15) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie
attività da:
● quote e contributi degli aderenti e di privati;
● contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche
finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
● erogazioni liberali di associati e di terzi;
● entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
● eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
● proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi
ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
● entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
● da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione
a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato
esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione
eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel
successivo esercizio finanziario.
È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi
derivanti dall’attività dell’Associazione.
È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste.
ART. 16) BILANCIO E LIBRI SOCIALI
L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo
nonché la relazione di attività bilancio di esercizio, o rendiconto per cassa, secondo quanto
stabilito dall’art 13 del D. Lgs. N. 117/17 e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Detti
documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni
precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato.
Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la
facoltà di consultarlo e di ottenerne copie, nelle modalità stabilite dal consiglio direttivo.
Nel caso di particolari esigenze l’Assemblea ordinaria per l’approvazione dei rendiconti può
essere convocata, in deroga a quanto previsto dall’art. 8), entro il termine ultimo del 31 marzo.
Secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, l’Associazione istituisce
e aggiorna i libri sociali, ossia:
● il libro dei soci;
● il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee
● il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
● il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo di cui all’art. 30 del D. Lgs.
n. 117/2017, se istituito;
● il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione legale dei conti di cui
all’art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l’obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
I libri sociali possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in
modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
a) per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di privacy;
b) per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
I soci dell’Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al
Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all’interessato entro i successivi trenta
giorni, sentito l’Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.
ART. 17) ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE
Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all’art. 30,
comma 2, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l’Associazione deve nominare un Organo
di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6,7, e 8 dello stesso
articolo 30. I componenti dell’Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti
dall’art. 30, comma 5, D. Lgs. 117 cit.
L’Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell’Associazione, al
superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n.
117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali
a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l’Assemblea non abbia diversamente deliberato,
attraverso la nomina di distinto Organo.
ART. 18) SCIOGLIMENTO
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di
almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di
liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. In caso di scioglimento dell’Assemblea,
per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale con
finalità analoghe, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117
del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 19) NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del
codice civile e delle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e del
Codice del Terzo Settore.
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